Whistleblowing

Il Whistleblowing è un sistema di segnalazione da parte di un dipendente  o  di  un terzo interessato di un’organizzazione pubblica o  privata (il “Segnalante”), di  violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea  di  cui  sia  venuto a   conoscenza,   utilizzando   canali   sicuri   e indipendenti  per  tutelare  la  propria  identità, essendo messo al riparo da eventuali ritorsioni e discriminazioni, conseguenti la segnalazione.

È provvisto, dunque, di un importante strumento di tutela previsto a favore dei soggetti segnalanti, contro eventuali forme di ritorsione e altre conseguenze negative.

Tra le «violazioni» si evidenziano le condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, nonché gli illeciti riferiti a molteplici settori quali, a titolo non esaustivo: gli appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari, riciclaggio, finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi, informativi, oltre ad altri illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei casi precedenti.

LA DIRETTIVA UE 2019/1937 E IL DLGS 24/2023

Il Whistleblowing è disciplinato in Italia dal Decreto legislativo n. 24 del 10 marzo 2023 di recepimento della Direttiva Europea 2019/1937 del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione, in vigore dal 30 marzo 2023 con effetti a partire dal 15 luglio o dal 17 dicembre, a seconda delle tipologie delle organizzazioni che lo devono attuare.

Il D.Lgs. 24/2023 sostituisce ed abroga la previgente Legge 30 novembre 2017, n. 179.

I soggetti obbligati

«Soggetti del settore pubblico»: le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione, gli enti pubblici economici, gli organismi di diritto pubblico di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i concessionari di pubblico servizio, le società a controllo pubblico e le società in-house, così come definite, rispettivamente, dall’articolo 2, comma 1, lettere m) e o), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, anche se quotate.

«Soggetti del settore privato»: soggetti, diversi da quelli rientranti nella definizione di soggetti del settore pubblico, i quali:

    1. hanno impiegato, nell’ultimo anno, la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato;
    2. rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione di cui alle parti I.B e II dell’allegato, anche se nell’ultimo anno non hanno raggiunto la media di lavoratori subordinati di cinquanta;
    3. sono diversi dai soggetti di cui al numero 2), rientrano nell’ambito di applicazione del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e adottano modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, anche se nell’ultimo anno non hanno raggiunto la media di lavoratori subordinati di cinquanta (in pratica, chiunque abbia adottato un Modello 231).

I soggetti tutelati

Il D.Lgs. 24/2023 elenca le persone (fisiche) segnalanti a cui è possibile applicare le misure di protezione previste nel Decreto.

A titolo di esempio, si citano:

    • i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, i dipendenti degli enti pubblici economici, degli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico, delle società in house, degli organismi di diritto pubblico o dei concessionari di pubblico servizio;
    • i lavoratori subordinati di soggetti del settore privato;
    • i lavoratori autonomi, i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
    • i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
    • gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza;
    • i facilitatori;
    • le persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
    • i colleghi di lavoro della persona segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente.

La tutela è garantita anche quando: il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali; durante il periodo di prova; successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

I soggetti tutelati sono:

    • Facilitatore, persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all’interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata.
    • Persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado.
    • Colleghi di lavoro del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente.
    • Enti di proprietà – in via esclusiva o in compartecipazione maggioritaria di terzi – del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica.
    • Enti presso i quali il segnalante, denunciante o chi effettua una divulgazione pubblica lavorano (art. 3, co. 5, lett. d)).
    • Enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica.

S.I.E.TEL. S.p.A.